Previdenza Integrativa/Assistenza Integrativa

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Il decreto legislativo n. 47 del 18 febbraio 2000 ha riordinato la normativa fiscale in materia di fondi pensione (D. Lgs. n. 124/1993) e di contratti di assicurazione (art. 13-bis del DPR n. 917/1986-TUIR ed art. 6 L. n. 482/1985) 

Sotto il profilo fiscale viene creata una netta distinzione tra Settore PREVIDENZIALE e Settore ASSICURATIVO.

SETTORE PREVIDENZIALE

1° Pilastro
Assicurazione Obbligatoria INPS

2° Pilastro
Complementare Collettiva (fondi aperti o chiusi)

3° Pilastro
Complementare Individuale
Realizzabile anche con polizze assicurative a carattere pensionistico, con detraibilità del premio.
Esente da imposta su assicurazioni del 2,5%

4° Pilastro
Polizza Assicurativa di Rendita
Esente da imposta su assicurazioni del 2,5%

SETTORE ASSICURATIVO

Contratti puri
Polizze caso morte, invalidità > 5% da infortunio o malattia, non autosufficienza
Deducibilità sino al 19% del premio.
Esente da imposta su assicurazioni del 2,5%

Contratti finanziari
Polizze caso vita
Nessuna deducibilità o detraibilità.
Esente da imposta su assicurazioni del 2,5%

Nell'area dei fringe benefits e degli obblighi assistenziali previsti dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro sono disponibili soluzioni complete e vantaggiose per la tutela degli individui (titolari ed amministratori d'azienda, dirigenti, quadri, dipendenti e consulenti) contro i rischi di:

  • morte a seguito di infortunio
  • invalidità permanente a seguito di infortunio
  • invalidità permanente a seguito di malattia
  • morte ed invalidità da qualsiasi causa
  • rimborso delle spese mediche ed ospedaliere a seguito di infortunio o malattia
  • perdita dell'autosufficienza

I nostri servizi riguardano sia la consulenza per la formulazione del miglior piano assistenziale sia la gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri.

 

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